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Ordinanza — n. 14684/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO ALESSANDRO nato a TARANTO il 02/11/1977 avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO-det-e-avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 31 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad Alessandro Bartolomeo la pena di un anno e nove mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., ad Alessandro Bartolomeo la pena di un anno e nove mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi ritiro della querela penale motivi di cassazione restituzione in pristino allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO ALESSANDRO nato a TARANTO il 02/11/1977 avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO-det-e-avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 31 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad Alessandro Bartolomeo la pena di un anno e nove mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d