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Ordinanza — n. 14678/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding issues not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground concerned an issue never raised before the Court of Appeal. The appellant argued for a substitution of detention with a fine based on his precarious living conditions, but the lower court correctly applied discretionary criteria regarding solvency. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.p.; In the judgment of legitimacy, an appeal based on statutory provisions of the first-instance judge not devolved to the appellate court with specific grounds is inadmissible because the first-instance judgment has acquired res judicata effect on those points.

Parole chiave

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inadmissibility appeal res judicata effect issues not raised judgment of legitimacy procedural requirement allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini
pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv.
Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura
Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv.
Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNDIUC ALEXANDRU nato il 12/01/1982 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, onde pertinente si palesa il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, quanto alla residua doglianza, la Corte di appello ha disatteso la richiesta, formulata dall'imputato, di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente sulla base di una prognosi di inadempimento non manifestamente illogica né contraddittoria, incentrata sulla precarietà e marginalità delle condizioni di vita dell'imputato, oltre che sui suoi precedenti penali e di polizia; che, in tal modo, il giudice di merito si è determinato in ossequio con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui nell'esercizio del potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639 - 01;

Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333 - 01), sicché «pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere» (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;,7ti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co