Ordinanza — n. 14677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIUSEPPE nato a NICOTERA il 20/02/1955 avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, tre coltelli a serramanico; che, con l'unico motivo di ricorso, Rizzo si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, contestualmente mettendo in luce la potenzialità offensiva delle armi sequestrate ed il curriculum criminale dell'imputato, gravato da precedenti condanne; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIUSEPPE nato a NICOTERA il 20/02/1955 avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, tre coltelli a serramanico; che, con l'unico motivo di ricorso, Rizzo si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, contestualmente mettendo in luce la potenzialità offensiva delle armi sequestrate ed il curriculum criminale dell'imputato, gravato da precedenti condanne; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità e si astiene dall'indicare quali fattori avrebbero dovuto essere considerati in vista dell'applicazione del beneficio che, peraltro, non è stato neanche richiesto nelle conclusioni del giudizio, suggellato, vieppiù, dall'applicazione di pena esclusivamente pecuniaria (e senza che, va incidentalmente notato, il fatto sia stato qualificato come di lieve entità, cioè in termini tali da consentire l'esclusione della pena detentiva); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così