Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTALEO VITO nato a TARANTO il 06/01/1979 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato i reati di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, 23 comma 3 L. 110/1075, 648 e 697 cod. pen.; che, a fronte di una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, insensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, Pantaleo, mediante unico motivo, deduce l'insussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la sua responsabilità penale; che il contenuto di tale censura, di tangibile e assoluta genericità, depone nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato i reati di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, 23 comma 3 L. 110/1075, 648 e 697 cod. pen.; che, a fronte di una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, insensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, Pantaleo, mediante unico motivo, deduce l'insussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la sua responsabilità penale; che il contenuto di tale censura, di tangibile e assoluta genericità, depone nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi motivi di cassazione infrazione alla legge sulle armi ricorso per cassazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTALEO VITO nato a TARANTO il 06/01/1979 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato i reati di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, 23 comma 3 L. 110/1075, 648 e 697 cod. pen.; che, a fronte di una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, insensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, Pantaleo, mediante unico motivo, deduce l'insussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la sua responsabilità penale; che il contenuto di tale censura, di tangibile e assoluta genericità, depone nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15