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Ordinanza — n. 14670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIOVANNI nato a AVERSA il 09/12/1973 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; • Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con riti diversi e ritenuto la maggiore gravità di quelli ai quali si riferisce la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 settembre 2018, emessa all'esito di procedimento svoltosi, in primo grado, con il rito abbreviato; che, quindi, la determinazione della pena base — al lordo della riduzione per il rito — in quattordici anni di reclusione non ha determinato la reformatio in peius lamentata da Giovanni Garofalo, posto che il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di ridurre di un terzo tale pena, così come quelle stabilite, a titolo di continuazione, per i reati accertati, sempre nell'ambito di procedimento svoltisi con il rito speciale, con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre (e non luglio, come, per mero refuso, indicato a foglio 5 del provvedimento impugnato) 2013 e del 20 febbraio 2019, per poi aggiungere la porzione di pena, pure inflitta a titolo di continuazione, relativa al reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2017, non oggetto di riduzione per essere stato trattato quel procedimento con rito ordinario; che l'iter di quantificazione della pena seguito dal giudice dell'esecuzione appare, dunque, esente dal vizio denunciato dal ricorrente, il quale ha trascurato di considerare che la riduzione, nella misura del terzo, per la scelta del rito è stata effettuata sulla sanzione di ventitrè anni e nove mesi di reclusione, risultante dalla somma delle pene fissate per tutti i reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con il rito abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIOVANNI nato a AVERSA il 09/12/1973 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; • Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con riti diversi e ritenuto la maggiore gravità di quelli ai quali si riferisce la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 settembre 2018, emessa all'esito di procedimento svoltosi, in primo grado, con il rito abbreviato; che, quindi, la determinazione della pena base — al lordo della riduzione per il rito — in quattordici anni di reclusione non ha determinato la reformatio in peius lamentata da Giovanni Garofalo, posto che il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di ridurre di un terzo tale pena, così come quelle stabilite, a titolo di continuazione, per i reati accertati, sempre nell'ambito di procedimento svoltisi con il rito speciale, con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre (e non luglio, come, per mero refuso, indicato a foglio 5 del provvedimento impugnato) 2013 e del 20 febbraio 2019, per poi aggiungere la porzione di pena, pure inflitta a titolo di continuazione, relativa al reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2017, non oggetto di riduzione per essere stato trattato quel procedimento con rito ordinario; che l'iter di quantificazione della pena seguito dal giudice dell'esecuzione appare, dunque, esente dal vizio denunciato dal ricorrente, il quale ha trascurato di considerare che la riduzione, nella misura del terzo, per la scelta del rito è stata effettuata sulla sanzione di ventitrè anni e nove mesi di reclusione, risultante dalla somma delle pene fissate per tutti i reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con il rito abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali trasmissione di un atto processuale addebito di tasse errore di trasmissione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIOVANNI nato a AVERSA il 09/12/1973 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; • Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con riti diversi e ritenuto la maggiore gravità di quelli ai quali si riferisce la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 settembre 2018, emessa all'esito di procedimento svoltosi, in primo grado, con il rito abbreviato; che, quindi, la determinazione della pena base — al lordo della riduzione per il rito — in quattordici anni di reclusione non ha determinato la reformatio in peius lamentata da Giovanni Garofalo, posto che il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di ridurre di un terzo tale pena, così come quelle stabilite, a titolo di continuazione, per i reati accertati, sempre nell'ambito di procedimento svoltisi con il rito speciale, con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre (e non luglio, come, per mero refuso, indicato a foglio 5 del provvedimento impugnato) 2013 e del 20 febbraio 2019, per poi aggiungere la porzione di pena, pure inflitta a titolo di continuazione, relativa al reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2017, non oggetto di riduzione per essere stato trattato quel procedimento con rito ordinario; che l'iter di quantificazione della pena seguito dal giudice dell'esecuzione appare, dunque, esente dal vizio denunciato dal ricorrente, il quale ha trascurato di considerare che la riduzione, nella misura del terzo, per la scelta del rito è stata effettuata sulla sanzione di ventitrè anni e nove mesi di reclusione, risultante dalla somma delle pene fissate per tutti i reati accertati all'esito di procedimenti svoltisi con il rito abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos