Cassation Court dismisses rehabilitation appeal for fraud convictions due to lack of restitution efforts despite financial constraints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Giuseppe Castorina's rehabilitation request. Castorina argued that his inability to pay damages due to low income did not preclude him from making restitution efforts, but the court found no evidence of any concrete initiatives taken to repair the harm caused by his crimes of fraudulent bankruptcy, fraud, and misappropriation. The decision relies on the established legal principle that the activation of civil obligations must be evaluated not only by civil code rules but also as an indicator of genuine remorse and post-sentence conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.s.; The court must evaluate the condemned's efforts to fulfill civil obligations arising from the crime not solely under civil code rules, but also as an indicator of genuine remorse and subsequent conduct, where absolute inability to take any concrete initiative, even symbolic, constitutes a negative symptom of lack of amendment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTORINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/05/1964 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata da Giuseppe Castorina in relazione alle pene a lui applicate per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita sul rilievo che egli non ha posto in essere iniziative finalizzate al ristoro dei pregiudizi economici arrecati alle vittime dei menzionati delitti; ritenuto che il fatto che il condannato abbia allegato e dimostrato che i redditi da lui percepiti non gli consentono di risarcire il danno arrecato non esclude, come correttamente indicato dal Tribunale di sorveglianza, che egli avrebbe potuto, al fine di dar conto dell'effettiva emenda, porre in essere iniziative volte ad una riparazione, anche parziale, in difetto delle quali è stata ritenuta, con motivazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, la carenza dei presupposti per far luogo alla chiesta riabilitazione; che la decisione impugnata si palesa, pertanto coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche)» (Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così