Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PALERMO il 24/01/1969 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che — pur a fronte dell'elemento, suscettibile di positiva valutazione, rappresentato dalla disponibilità di una struttura ad accogliere, in regime residenziale, Salvatore Marino in vista della sua sottoposizione ad un programma terapeutico-riabilitativo — l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali e dalle ulteriori pendenze, spia di una personalità caratterizzata da scelte di vita criminali determinate, più che dalla dipendenza dalla cocaina, dalla ricerca di facili guadagni, favorita dalle frequentazioni con malavitosi del territorio di origine, oltre che dal coinvolgimento dei tre fratelli ed accompagnata dall'assoluto disinteresse per le vittime dei perpetrati reati; che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la palesata propensione del condannato all'evasione (reato commesso nel 2013 e, quindi, nel 2017) rende concreto il pericolo di fuga e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo e, ancora, che Marino non risulta avere avviato alcuna riflessione critica in ordine al suo vissuto delinquenziale, sicché palpabili appaiono sia il rischio di recidiva che l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione a favorire il suo reinserimento sociale in un contesto di legalità; che, a fronte di una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutativo, che non sono supportate, quanto all'evocata, positiva evoluzione della sua personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mettere in dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza dipendenza da sostanze pericolo di reiterazione istituto di disintossicazione allontanamento nonostante motivi di salute
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PALERMO il 24/01/1969 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che — pur a fronte dell'elemento, suscettibile di positiva valutazione, rappresentato dalla disponibilità di una struttura ad accogliere, in regime residenziale, Salvatore Marino in vista della sua sottoposizione ad un programma terapeutico-riabilitativo — l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali e dalle ulteriori pendenze, spia di una personalità caratterizzata da scelte di vita criminali determinate, più che dalla dipendenza dalla cocaina, dalla ricerca di facili guadagni, favorita dalle frequentazioni con malavitosi del territorio di origine, oltre che dal coinvolgimento dei tre fratelli ed accompagnata dall'assoluto disinteresse per le vittime dei perpetrati reati; che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la palesata propensione del condannato all'evasione (reato commesso nel 2013 e, quindi, nel 2017) rende concreto il pericolo di fuga e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo e, ancora, che Marino non risulta avere avviato alcuna riflessione critica in ordine al suo vissuto delinquenziale, sicché palpabili appaiono sia il rischio di recidiva che l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione a favorire il suo reinserimento sociale in un contesto di legalità; che, a fronte di una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutativo, che non sono supportate, quanto all'evocata, positiva evoluzione della sua personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mettere in dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.