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Ordinanza — n. 14440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TONI nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Ahmetovic Toni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non solo è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Ud.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen., non solo è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Ud.

Parole chiave

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obbligo di ridurre il danno risarcimento alle vittime di reati ripristino dello stato precedente attenuazione della pena risarcimento del danno quantificazione del torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TONI nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Ahmetovic Toni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non solo è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma è anche manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Ud.

Rv. 283628). Mentre, in concreto, la corte territoriale ha dato atto della non integralità del risarcimento e della sua tardività; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso