Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELI MARCO nato a VERONA il 10/03/1954 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti; _ '1 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MASTRANGELI MARCO per i delitti di bancarotta fraudolenta, di truffa aggravata, di frode fiscale e di omissione dichiarativa con fine di evasione delle imposte (fatti commessi in Genova ed altrove fino al 28 giugno 2016), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, previa rinunzia agli ulteriori motivi di gravame; - che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto: - che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELI MARCO nato a VERONA il 10/03/1954 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti; _ '1 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MASTRANGELI MARCO per i delitti di bancarotta fraudolenta, di truffa aggravata, di frode fiscale e di omissione dichiarativa con fine di evasione delle imposte (fatti commessi in Genova ed altrove fino al 28 giugno 2016), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, previa rinunzia agli ulteriori motivi di gravame; - che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
Considerato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen., posto che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati, di modo che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto: - che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres 9