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Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELI MARCO nato a VERONA il 10/03/1954 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti; _ '1 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MASTRANGELI MARCO per i delitti di bancarotta fraudolenta, di truffa aggravata, di frode fiscale e di omissione dichiarativa con fine di evasione delle imposte (fatti commessi in Genova ed altrove fino al 28 giugno 2016), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, previa rinunzia agli ulteriori motivi di gravame; - che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto: - che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa riciclaggio di denaro aggravato riduzione della pena truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., posto che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELI MARCO nato a VERONA il 10/03/1954 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti; _ '1 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MASTRANGELI MARCO per i delitti di bancarotta fraudolenta, di truffa aggravata, di frode fiscale e di omissione dichiarativa con fine di evasione delle imposte (fatti commessi in Genova ed altrove fino al 28 giugno 2016), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, previa rinunzia agli ulteriori motivi di gravame; - che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Considerato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen., posto che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati, di modo che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Ritenuto: - che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres 9