Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing due to lack of manifest error in aggravated circumstance qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the defense lawyers inadmissible on procedural grounds. The defendants argued that the trial court erred in qualifying the exposure of stolen goods to public trust as an aggravating circumstance under the plea bargain procedure. The court rejected these claims because the aggravating factor was immediately apparent from the facts and the sentencing decision was sufficiently motivated without needing further justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the qualification of aggravating circumstances are inadmissible unless they constitute a manifest error, as the agreement exonerates the prosecution from the burden of proof and the court's decision must be sufficiently motivated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAAFARANE KAOUTAR nato il 17/03/1998 BOWIDANE FATIMA nato il 14/05/1986 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di MILANO1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale Milano ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di ZAAFARANE KAOUTAR e di BOWIDANE FATIMA, imputate del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen., recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero; - che, avverso la sentenza indicata ricorrono per cassazione i difensori delle imputate, denunciando, ciascuno con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto quanto all'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen..
Considerato: - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jarnal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619); che è quanto accaduto nel caso di specie, sussistendo l'immediata apparenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in ragione dell'essere stata, la merce sottratta, esposta negli scaffali dell'esercizio commerciale "Risparmio Casa Nord Ovest S.r.l., involgendo, l'interpretazione evocata dalle ricorrenti valutazioni puramente giuridiche; - che, d'altro canto, già prima dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824): donde, essendo stata la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente. Ritenuto: - che, alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui deve procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis. cod. pen., consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore