Ordinanza — n. 14433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a Mbodji Amar per il delitto di agli artt. 582 e 585 cod. pen., ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 14433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585 cod. pen., ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a Mbodji Amar per il delitto di agli artt. 582 e 585 cod. pen., ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
Considerato: - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato, in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva.
Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presic,in