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Ordinanza — n. 14432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COSTANZO GENNARO nato a NAPOLI il 24/04/1957 ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a DI COSTANZO GENNARO e a ATTANASIO CIRO, per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, separatamente, per il tramite dei loro difensori, articolando ciascuno un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); - che il ricorso presentato nell'interesse di ATTANASIO CIRO, che lamenta il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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esame di cassazione revisione della sentenza penale contenzioso contrattuale decisione incidentale impugnabile ricorso per cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COSTANZO GENNARO nato a NAPOLI il 24/04/1957 ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a DI COSTANZO GENNARO e a ATTANASIO CIRO, per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, separatamente, per il tramite dei loro difensori, articolando ciascuno un solo motivo;

Considerato: - che il ricorso presentato nell'interesse di DI COSTANZO GENNARO non è consentito, in quanto la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto - che, a dispetto dell'enunciazione del motivo, è la sola doqlianza effettivamente dedotta -, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); - che il ricorso presentato nell'interesse di ATTANASIO CIRO, che lamenta il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto: - che dei ricorsi in esame l'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigli