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Ordinanza — n. 14430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOMINO STEFANO nato a COSENZA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZA[dato avviso alle partr;] udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a STEFANO CALOMINO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, 219, commi 1 e 2, 3, e 223 L.F., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena principale e della durata delle pene accessorie fallimentari.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., é stata applicata a STEFANO CALOMINO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, 219, commi 1 e 2, 3, e 223 L.F., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena principale e della durata delle pene accessorie fallimentari.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali pena complementare sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOMINO STEFANO nato a COSENZA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZA[dato avviso alle partr;] udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a STEFANO CALOMINO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, 219, commi 1 e 2, 3, e 223 L.F., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena principale e della durata delle pene accessorie fallimentari.

Considerato; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in particolare, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); - che, in ogni caso, neppure è illegale la pena accessoria applicata, posto che il patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni (nell'ipotesi al vaglio di anni tre e mesi quattro di reclusione) consente l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge, giusta il disposto di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen..

Ritenuto: - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigl