Ordinanza — n. 14422/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUIERDDINE ZAKORIA ZAKARIA nato il 11/08/1984 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOUIERDDINE ZAKORIA ZAKARIA per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 14 agosto 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 14 agosto 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUIERDDINE ZAKORIA ZAKARIA nato il 11/08/1984 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOUIERDDINE ZAKORIA ZAKARIA per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 14 agosto 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
Considerato: - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza di appello e di quella di primo grado. Ritenuto: che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigli