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Ordinanza — n. 14420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and new recidiva arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Barbaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because alleging a violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding witness credibility is not a valid legal ground for nullity under Article 606. The second ground was dismissed because the argument regarding recidiva under Article 69 was raised for the first time in this appeal, violating procedural rules against new claims. Consequently, the lower court's confirmation of the aggravated assault conviction stands.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533, 606, 62-bis, 99, 69 cod. proc. pen.; cod. pen.: An appeal alleging a violation of rules on evidence evaluation is inadmissible if not punishable by nullity, and arguments regarding recidiva raised for the first time in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity recidiva defense evidence evaluation new claim violation condono delle spese procedurali spese di difesa desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, posto che è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
- non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, posto che è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO FRANCESCO nato a ROMA il 11/07/1979 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato; - che BARBARO FRANCESCO ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen. (lesioni aggravate dall'uso di un bastone in danno di Di Guglielmi Consiglio; fatto commesso in Roma il 3 luglio 2012);

Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, posto che è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice poiché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), e che, in ogni caso, è affidato a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i guaii, oll:retutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, essendosi limitato a contestarli senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove e a proporre un'alternativa loro valutazione sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis, 99, comma 4, e 69 cod. pen., è manifestamente infondato, in guanto la recidiva - i cui presupposti applicativi non sono stati contestati con l'atto di appello, di modo che la doglianza al riguardo, solo in questa sede proposta, è nuova e come tale non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod. pen..

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2