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Ordinanza — n. 14416/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14416/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO LUIGI nato a NAPOLI il 21/06/1973 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a LUIGI CAPASSO per il delitto di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Marcianise il 18 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14416/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Marcianise il 18 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.

Parole chiave

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rapina luogo del reato imputazione di furto reato flagrante furto di lieve entità assassinio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO LUIGI nato a NAPOLI il 21/06/1973 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a LUIGI CAPASSO per il delitto di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Marcianise il 18 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.

Considerato: - che il proposto motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la non intellegibilità del processo logico giuridico posto alla base della decisione impugnata, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, omettendo di indicare le specifiche prove e gli argomenti difensivi che non sarebbero stati oggetto di valutazione d parte della Corte territoriale, nonché aspecifiche, in quanto prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni sulla responsabilità per il delitto contestato (cfr. pag 3 della sentenza impugnata) e sul trattamento sanzionatorio applicato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il con