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Ordinanza — n. 14415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI ANTONIO nato a CORATO il 12/02/1961 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a FERRI ANTONIO per il delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso il 10 agosto 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. Considerato: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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uso di un documento falso falsificazione di monete perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace perseguimento penale per truffa uso di false generalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI ANTONIO nato a CORATO il 12/02/1961 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a FERRI ANTONIO per il delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso il 10 agosto 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. Considerato: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:

1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati;

2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda;

3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presid