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Ordinanza — n. 14414/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14414/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOVINO CARMINE nato a AVELLINO il 22/11/1985 SCARSELLA PAMELA nato a AVELLINO il 31/05/1982 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che IOVINO CARMINE e SCARSELLA PAMELA propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11 ottobre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 110, 582 e 612, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Serino il 7 giugno 2016 in danno di Galasso Domenico), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio loro rispettivamente applicato, essendo stata loro inflitta per il reato di lesioni personali lievissime la sanzione stabilita per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14414/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale descrive la condotta, posta in essere dai ricorrenti, come dotata di oggettiva gravità, in quanto realizzata in orario serale e con approfittannento della propria superiorità numerica e fisica). Ritenuto: - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati risarcimento dei danni da incidente stradale gravi addebiti penali danneggiamento lesioni gravi azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Considerato: - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
6 e 7 della sentenza impugnata), prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità perché meramente versate in fatto; - che il quinto e il sesto motivo, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOVINO CARMINE nato a AVELLINO il 22/11/1985 SCARSELLA PAMELA nato a AVELLINO il 31/05/1982 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che IOVINO CARMINE e SCARSELLA PAMELA propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11 ottobre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 110, 582 e 612, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Serino il 7 giugno 2016 in danno di Galasso Domenico), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio loro rispettivamente applicato, essendo stata loro inflitta per il reato di lesioni personali lievissime la sanzione stabilita per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Considerato: - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che riproducono pedissequamente i rilievi di gravame al riguardo articolati, ancorché adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 5), e, contrapponendo un alternativo apprezzamento della prova dichiarativa menzionata alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiedono a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti; - che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto l'egida del vizio di motivazione, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante comune della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen., oltre ad essere generici, perché articolati senza alcun confronto critico con l'ampia e non manifestamente illogica argomentazione che correda le statuizioni impugnate (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità perché meramente versate in fatto; - che il quinto e il sesto motivo, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati oltre che generici, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale descrive la condotta, posta in essere dai ricorrenti, come dotata di oggettiva gravità, in quanto realizzata in orario serale e con approfittannento della propria superiorità numerica e fisica). Ritenuto: - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso