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Ordinanza — n. 14413/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'erronea interpretazione delle prove e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto; si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) in punto di trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessività della pena applicata e del difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena medesima con la pena pecuniaria o la libertà vigilata e art. 53 e ss. I. n. 689/1981, sono generici per aspecificità, giacché riproducono le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e 3) in punto di trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessività della pena applicata e del difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena medesima con la pena pecuniaria o la libertà vigilata e art. 53 e ss. I. n. 689/1981, sono generici per aspecificità, giacché riproducono le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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sanzione sostitutiva altri reati risarcimento per atto illecito reati di corruzione delitto contro la persona revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRECO DANIELE nato a ASSORO il 22/07/1972 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a GIANGRECO DANIELE per il delitto di cui all' art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Barrafranca in data anteriore e prossima al 9 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi. Considerato: - che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali:

1) si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'erronea interpretazione delle prove e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto;

2) si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) in punto di trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessività della pena applicata e del difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena medesima con la pena pecuniaria o la libertà vigilata e art. 53 e ss. I. n. 689/1981, sono generici per aspecificità, giacché riproducono le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presitl