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Ordinanza — n. 14412/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations expiration for aggravated offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime was extinguished by the statute of limitations because he was not acquitted in the second instance. However, the court found the appeal unfounded because the aggravated circumstance of causing significant damage was established in the lower courts and never contested by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157, comma 2, cod. pen.: The appeal is inadmissible when the statute of limitations has expired for an aggravated offense where the aggravating circumstance was not specifically contested by the defendant.

Parole chiave

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statute of limitations aggravated offense inadmissible appeal procedural law criminal liability sanzioni pecuniarie pena accessoria sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato: - che il proposto ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161 cod.
Art. 157, comma 2, cod. pen.
219, comma 1, L.F., contestatagli in fatto e mai da lui specificamente avversata, di modo che, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale - come tale rilevante ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, cod.
Art. 219, comma 1, L.F.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato: - che il proposto ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANTONIO nato a OPPIDO LUCANO il 23/11/1955 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che DE LUCA ANTONIO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 20 maggio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 1, e 223 L.F., ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto; - che, con memoria in data 13 marzo 2023, il difensore della parte civile, Fallimento CONSORZIO CIBAR, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel giudizio di legittimità.

Considerato: - che il proposto ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161 cod. pen., dolendosi del suo mancato proscioglimento in appello per estinzione del reato ascrittogli, per essere decorso il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 12 e mesi 6) prima della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado, è manifestamente infondato, posto che, per quanto si desume dalle sentenze di primo e secondo grado, era stata ritenuta a suo carico la circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, L.F., contestatagli in fatto e mai da lui specificamente avversata, di modo che, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale - come tale rilevante ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, cod. pen. -, il reato verrà ad estinguersi per il decorso del termine massimo di prescrizione 1'11 settembre 2025, compresi 204 giorni di sospensione.

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato alla parte civile, non avendo la sua difesa effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore I