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Ordinanza — n. 14411/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14411/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGAN CONSTANTIN MIRCEA nato il 16/06/1980 DRAGAN LUCIANA nato il 28/05/1978 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a DRAGAN MIRCEA CONSTANTIN e a DRAGAN LUCIANA per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore, lamentando, con un solo motivo, vizio di motivazione in punto di sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14411/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato: - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della querela penale abbandono del procedimento per truffa aggravamento della pena rinvio del dibattimento rinuncia alla motivazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGAN CONSTANTIN MIRCEA nato il 16/06/1980 DRAGAN LUCIANA nato il 28/05/1978 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Ritenuto: - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a DRAGAN MIRCEA CONSTANTIN e a DRAGAN LUCIANA per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore, lamentando, con un solo motivo, vizio di motivazione in punto di sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Considerato: - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.

è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Rv. 261802); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 I