Sentenza — n. 14410/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STEFAN CRISTINEL nato il 05/06/1978 GHEORGHE MONICA nato il 18/03/2001 STEFAN CAMELIA nato il 16/11/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di PARMAt dato avviso al e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Stefan Cristinel, Stefan Camelia e Gheorghe Monica, per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.. - che in data 21 marzo 2023 è stata depositata memoria, a firma del difensore dei ricorrenti, con la quale si è portato a conoscenza della Corte che, in pari data (come da verbale redato dai Carabinieri della Stazione di Fiorenzuola d'Arda) la delegata del legale rappresentante della parte offesa, Duna Srl., ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei loro confronti; remissione, che, in ragione dell'univoco tenore della memoria medesima, deve ritenersi tacitamente accettata dai ricorrenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato: - che si deve dare atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte, di modo che, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'ente offeso, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STEFAN CRISTINEL nato il 05/06/1978 GHEORGHE MONICA nato il 18/03/2001 STEFAN CAMELIA nato il 16/11/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di PARMAt dato avviso al e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Stefan Cristinel, Stefan Camelia e Gheorghe Monica, per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.. - che in data 21 marzo 2023 è stata depositata memoria, a firma del difensore dei ricorrenti, con la quale si è portato a conoscenza della Corte che, in pari data (come da verbale redato dai Carabinieri della Stazione di Fiorenzuola d'Arda) la delegata del legale rappresentante della parte offesa, Duna Srl., ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei loro confronti; remissione, che, in ragione dell'univoco tenore della memoria medesima, deve ritenersi tacitamente accettata dai ricorrenti.
Considerato: - che si deve dare atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte, di modo che, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'ente offeso, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto.
Rilevato: - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico degli imputati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico degli imputati. Così deciso il 22 ma