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Ordinanza — n. 14404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO GIUSEPPINA nato a MONZA il 18/10/1990 PASSAVANTI SALVATORE nato a MAZZARINO il 26/03/1992 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo,, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PASSAVANTI SALVATORE, l'ha assolto dal delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflittagli per il residuo delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, commi 1, n. 7 cod. pen., ed ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di LOMBARDO GIUSEPPINA per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, nn. 2 e 7 e 648, comma 1, cod. pen. (fatti commessi in Campobello di Licata il 7 agosto 2019); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati ricorsi, affidati, ciascuno, ad un solo motivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977); - che, alla stregua di tali criteri direttivi, i motivi in disamina sono anche generici, posto che, a fronte di una dettagliata motivazione sul punto rassegnata dal giudice d'appello, nulla di specifico e documentato i ricorrenti hanno addotto per dimostrare che il valore dei beni oggetto materiale dei reati loro ascritti fosse esiguo.

Parole chiave

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furto di lieve entità ricettazione imputazione di furto furto per mestiere assicurazione contro il furto favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO GIUSEPPINA nato a MONZA il 18/10/1990 PASSAVANTI SALVATORE nato a MAZZARINO il 26/03/1992 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo,, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PASSAVANTI SALVATORE, l'ha assolto dal delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflittagli per il residuo delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, commi 1, n. 7 cod. pen., ed ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di LOMBARDO GIUSEPPINA per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, nn. 2 e 7 e 648, comma 1, cod. pen. (fatti commessi in Campobello di Licata il 7 agosto 2019); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati ricorsi, affidati, ciascuno, ad un solo motivo.

Considerato: - che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. con riguardo al diniego di riconoscimento in favore dei ricorrenti della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (con riferimento ai beni oggetto materiale dei reati di furto - energia elettrica - e di ricettazione) sono manifestamente infondati, attesi i pacifici principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241);

«In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata» (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977); - che, alla stregua di tali criteri direttivi, i motivi in disamina sono anche generici, posto che, a fronte di una dettagliata motivazione sul punto rassegnata dal giudice d'appello, nulla di specifico e documentato i ricorrenti hanno addotto per dimostrare che il valore dei beni oggetto materiale dei reati loro ascritti fosse esiguo.

Ritenuto: - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 marzo