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Ordinanza — n. 14403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELAO GIOVANNI nato a BARI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che GIOVANNI GELAO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatto commesso in Laterza il 1 agosto 2014), ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che GIOVANNI GELAO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatto commesso in Laterza il 1 agosto 2014), ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi tentata truffa accusa penale furto di lieve entità crimine procedura di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELAO GIOVANNI nato a BARI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che GIOVANNI GELAO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatto commesso in Laterza il 1 agosto 2014), ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

Considerato: - il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, nella quale il giudice di merito ha enumerato gli elementi probatori atti a dimostrare che il ricorrente, assieme ai due complici si era introdotto all'interno dello stabilimento, regolarmente chiuso da una porta e protetto da recinzione, allo scopo di mettervi a segno un furto di materiale metallico) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione circa la responsabilità.

Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presid