Ordinanza — n. 14402/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEMI VINCENZO nato a PALERMO il 19/01/1995 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SALEMI VINCENZO per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 15 ottobre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 15 ottobre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEMI VINCENZO nato a PALERMO il 19/01/1995 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SALEMI VINCENZO per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 15 ottobre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo.
Considerato: - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere dalle stesse quali siano i punti impugnati della sentenza che si sottopone ad esame -, astratte - ossia prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda - e aspecifiche - perché articolate in assenza di alcun confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte -.
Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Pref:2