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Ordinanza — n. 14396/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14396/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELDI WAHID nato il 28/02/1984 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partii7 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Beldi Wahid, per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; considerato: - che il motivo proposto, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto quanto all'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., deduce un vizio non consentito, in quanto la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), come per il caso di specie; ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

Parole chiave

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aggravamento della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELDI WAHID nato il 28/02/1984 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partii7 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELDI WAHID nato il 28/02/1984 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partii7 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Beldi Wahid, per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; considerato: - che il motivo proposto, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto quanto all'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., deduce un vizio non consentito, in quanto la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), come per il caso di specie; ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C