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Ordinanza — n. 14395/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than through a qualified lawyer. Although the defendant argued for a violation of law regarding the crime's existence, the court noted that post-2017 legislation requires all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision, including precautionary measures, must be signed by a qualified defense attorney; personal submission renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal personal submission qualified lawyer defense attorney requirement court costs criminal procedure code violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTUCCI SERGIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 18/03/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato a Santucci Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, 585 e 81 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, fatti commessi in San Nicandro Garganico il 26 maggio 2022; - che avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione Santucci Sergio personalmente, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato vizi di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

Considerato: - che assume rilievo preliminare e assorbente la presa d'atto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato; - che il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere esten