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Ordinanza — n. 14390/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not yet registered on the special bar roll at the time of filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer, Silvio Tolesino, was not yet registered on the special bar roll when the appeal was filed on December 10, 2021. Although the lawyer was subsequently registered in October 2022, the Court applied established precedent that the defect must exist at the moment of filing, even if the appeal was converted into a cassation petition. Consequently, the Court dismissed the appeal without procedural formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The defect of the lawyer's non-registration on the special bar roll at the time of filing the appeal renders the appeal inadmissible, regardless of subsequent registration or the conversion of the appeal into a cassation petition.

Parole chiave

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inadmissible appeal special bar roll lawyer registration cassation petition procedural defect court costs criminal procedure code allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277208); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
d.lgs. 274/2000
37 d.lgs. 274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt.
568 c.p.p.
274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt.
artt. 37 d.lgs. 274/2000
- che Daniele Mike ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso del 18.11.2021, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649
tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549
203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000
224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208
258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente T ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE MIKE nato a CAMPOBASSO il 27/11/1968 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Daniele Mike ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso del 18.11.2021, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568 c.p.p.; - che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. Silvio Tolesino che, alla data di proposizione della impugnazione, 10 dicembre 2021, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, lion rilevando che attualmente il difensore risulti iscritto (a far data dal 21 ottobre 2022).

E ciò vale anche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui sia stato convertito in ricorso per cassazione l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ma