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Sentenza — n. 14389/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Terlizzi Pietro per il reato di furto monoaggravato, commesso il 8 aprile 2008 con il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., perché l'imputato, come i coimputati, era già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Bari n. 1199/2012 del 12 novembre 2012, divenuta irrevocabile;

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Parole chiave

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doppia punibilità allegazioni di persecuzione contraddittorie reiterazione di reati penali principio del ne bis in idem altri reati infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., perché l'imputato, come i coimputati, era già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Bari n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERLIZZI PIETRO nato a BITONTO il 19/05/1977 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Terlizzi Pietro per il reato di furto monoaggravato, commesso il 8 aprile 2008 con il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., perché l'imputato, come i coimputati, era già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Bari n. 1199/2012 del 12 novembre 2012, divenuta irrevocabile;

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, considerato che i capi B14 e G3 del processo già definito concernono il medesimo fatto storico oggetto del presente procedimento; anche se poi il GIP non infligge alcuna pena al Terlizzi per tali condotte (pur riconoscendolo responsabile). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (poiché la effettiva sussistenza di una violazione del ne bis in idem non è immediatamente constatabile), va rilevato che in data 7 ottobre 2021 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto: - che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il termine massimo di prescrizione del reato in esame è pari ad anni tredici e mesi quattro, poiché nel determinare la pena rilevante ex art. 157, cod. pen. occorre considerare il criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. per.; - che vanno computati 64 giorni di sospensione per rinvio per legittimo impedimento udienza del 11 novembre 2013.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Cos