Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it sought to reconstruct facts using evaluation criteria distinct from those employed by the trial court. The appellant argued against the reasoning regarding the defendant's liability for aggravated theft, but the court found this approach legally impermissible in a review proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it attempts to obtain a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANNO COSIMO nato a ORIA il 25/05/1969 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Saccomanno Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, all'interno delle quali gli eventuali accordi con la proprietaria del terreno assumono valenza del tutto marginale (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente