Sentenza — n. 14386/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIMITRI GIOVANNI nato a LECCE il 17/07/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Dimitri Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce per plurimi episodi di furto in abitazione; - che il ricorso proposto ripropone in sede di legittimità le censure relative alla utilizzabilità delle prove assunte e della attendibilità della chiamata in correità; - che, quanto al primo profilo, la difesa contesta l'avere qualificato come spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 5 c.p.p. le propalazioni di plurimi soggetti (De Pascali rispetto al capo al;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14386/2023 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Lecce per plurimi episodi di furto in abitazione; - che il ricorso proposto ripropone in sede di legittimità le censure relative alla utilizzabilità delle prove assunte e della attendibilità della chiamata in correità; - che, quanto al primo profilo, la difesa contesta l'avere qualificato come spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 5 c.p.p. le propalazioni di plurimi soggetti (De Pascali rispetto al capo al;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIMITRI GIOVANNI nato a LECCE il 17/07/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Dimitri Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce per plurimi episodi di furto in abitazione; - che il ricorso proposto ripropone in sede di legittimità le censure relative alla utilizzabilità delle prove assunte e della attendibilità della chiamata in correità; - che, quanto al primo profilo, la difesa contesta l'avere qualificato come spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 5 c.p.p. le propalazioni di plurimi soggetti (De Pascali rispetto al capo al;
Calogiuri rispetto ai capi a2 e 2.15; Grasso rispetto al capo a3), in quanto ad avviso del ricorrente difetterebbe in I:al caso il requisito della spontaneità, trattandosi di risposte a chiarimenti richiesti dalla polizia giudiziaria; - che la censura risulta manifestamente infondata con riferimento al capo al, avendo il De Pascali reso sommarie informazioni (e non già dichiarazioni spontanee) ritenute dal g.i.p. inutilizzabili proprio per non essere stato assistito dalle garanzie di legge. Ma non è tale con riferimento alle dichiarazioni relative ai capi a2, a3 e a5, atteso che né il GIP, né il Tribunale si confrontano con il (censurato) contenuto degli atti, limitandosi a prendere atto della relativa qualificazione formale in termini di spontanee dichiarazioni; - che, pertanto, quanto osservato si riverbera anche in termini di attendibilità delle chiamate in correità; - che, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 comma 2° cod. proc. pen. e considerato che le aggravanti contestate sono state escluse in primo grado, va rilevato che in data 16/04/2022 è decorso il termine massimo di prescrizione anche dell'ultimo fatto di reato ascritto al ricorrente; - che, pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22