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Ordinanza — n. 14385/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI GIOVANNI nato a ROMA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Atzeni Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato, alla luce dei precedenti specifici, la ricorrenza di una condotta abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 16 e 17 della sentenza impugnata) e, comunque, le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 14385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato, alla luce dei precedenti specifici, la ricorrenza di una condotta abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 16 e 17 della sentenza impugnata) e, comunque, le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto violazione di domicilio grave restrizione all'uso attuale delitto contro i beni furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI GIOVANNI nato a ROMA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Atzeni Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato, alla luce dei precedenti specifici, la ricorrenza di una condotta abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 16 e 17 della sentenza impugnata) e, comunque, le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis