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Ordinanza — n. 14384/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA il 02/02/1967 avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARA( dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Tupputi Ruggiero ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni (tale non è la mera circostanza che il ricorrente non sia stato visto commetter il reato, non sussiste; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni (tale non è la mera circostanza che il ricorrente non sia stato visto commetter il reato, non sussiste; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale assicurazione contro il furto furto aggravato confisca dei proventi di reato abbandono del procedimento per truffa censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che Tupputi Ruggiero ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in ordine al reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA il 02/02/1967 avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARA( dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Tupputi Ruggiero ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni (tale non è la mera circostanza che il ricorrente non sia stato visto commetter il reato, non sussiste; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigli , r esten re Il Preside