Ordinanza — n. 14383/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA NICOLA nato a NAPOLI il 04/03/1992 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Musella Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma n. 7, cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la quale, peraltro, ha già fornito sul punto adeguati argomenti giuridici in alcun modo criticati dal motivo in esame (cfr. quarta pagina sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14383/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA NICOLA nato a NAPOLI il 04/03/1992 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Musella Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma n. 7, cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la quale, peraltro, ha già fornito sul punto adeguati argomenti giuridici in alcun modo criticati dal motivo in esame (cfr. quarta pagina sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22