Ordinanza — n. 14382/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILJAK PAMELA nato il 24/07/1996 JANKOVIC JELENA nato il 11/05/1986 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Miljak Pamela e Jankovic Jelena ricorrono avversc la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità delle suddette imputate per il reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Miljak Pamela, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art 99 comma 4 cod.pen oltre ad essere contestata nel foglio di presentazione per il giudizio direttissimo, risulta essere sorretta da ampia motivazione nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 521 cod. proc. pen è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art 99 comma 4 cod.pen oltre ad essere contestata nel foglio di presentazione per il giudizio direttissimo, risulta essere sorretta da ampia motivazione nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILJAK PAMELA nato il 24/07/1996 JANKOVIC JELENA nato il 11/05/1986 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Miljak Pamela e Jankovic Jelena ricorrono avversc la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità delle suddette imputate per il reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Miljak Pamela, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art 99 comma 4 cod.pen oltre ad essere contestata nel foglio di presentazione per il giudizio direttissimo, risulta essere sorretta da ampia motivazione nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
Né, d'altronde, la ricorrente deduce, in fatto, la mancanza dei precedenti ritenuti dalla corte territoriale; - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Jankovic Jelena, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
E, in concreto, la corte territoriale ha valorizzato le particolari modalità della condotta e i precedenti emersi a carico della ricorrente. E tanto è sufficiente, alla luce delle superiori considerazioni, a giustificare il diniego; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis