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Ordinanza — n. 14379/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted burglary, correcting only a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Virginia Rosenfeld inadmissible regarding her conviction for attempted burglary. The defense argued for a material error correction and the denial of general mitigating circumstances, but the court found the first claim merely required a clerical fix under Article 619 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 619 cod. proc. pen.; A clerical error in the judgment's operative part does not warrant the annulment of the decision but only its correction, while the denial of mitigating circumstances is valid if the lower court provides a sufficient reference to the decisive elements.

Parole chiave

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clerical error correction attempted burglary conviction general mitigating circumstances inadmissible appeal Code of Criminal Procedure tentato furto scippo violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 619 cod. proc. pen.
Va corretto, ai sensi del citato art. 619 cod. proc. pen., l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata lì dove indicata il giudice di primo grado come GUP presso il Tribunale di Venezia anziché come Tribunale di Venezia.
art. 619 cod. proc. pen
Va corretto, ai sensi del citato art. 619 cod. proc. pen., l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata lì dove indicata il giudice di primo grado come GUP presso il Tribunale di Venezia anziché come Tribunale di Venezia.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSENFELD VIRGINIA nato a ROMA il 22/04/1955 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputata Rosenfeld Virginia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa si duole soltanto dell'errore materiale della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima indicava erroneamente il giudice di primo grado nel GUP presso il Tribunale di Venezia invece che nel Tribunale di Venezia in composizione monocratica - comporta l'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. in matela di rettificazione degli errori ai sensi del quale l'eliminazione di tali errori non produce l'annullamento della sentenza oggetto di correzione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Va corretto, ai sensi del citato art. 619 cod. proc. pen., l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata lì dove indicata il giudice di primo grado come GUP presso il Tribunale di Venezia anziché come Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, eliminando dopo e parole "conferma la sentenza del" le parole "GUP presso il". Così d