Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise specific mitigating circumstance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The court rejected the first ground as too generic and lacking specific reasoning, while dismissing the second ground because the appellant failed to properly compare mitigating circumstances or raise the specific statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen. - An appeal is inadmissible if grounds are merely abstractly formulated without specific justification or if a specific statutory mitigating circumstance was not previously raised as a distinct appeal ground.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO SABRINA nato a TIVOLI il 09/03/1987 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Di Silvio Sabrina ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diva-sa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto genericamente formulato, non prospettando neanche le ragioni in forza delle quali la motivazione dovrebbe ritenersi viziata, limitandosi ad ancorare la deduzione ad astratti enunciati; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse nei confronti della suddetta imputata e la ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine al giudizio di comparazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentite in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso„ se incompleto o non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 I Consiciliere estensore