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Ordinanza — n. 14376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAMANE BOUCHAIB nato il 11/01/1979 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; e CONSIDERATO IN DIRETTO - che Noamane Bouchaib ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di atti persecutori; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per persecuzione etnica persecuzione dei Tamil assenza di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAMANE BOUCHAIB nato il 11/01/1979 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIRETTO - che Noamane Bouchaib ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di atti persecutori; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.