Ordinanza — n. 14375/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA FRANCESCO nato a MESAGNE il 24/11/1981 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Balestra Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 697 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma secondo, e 697 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA FRANCESCO nato a MESAGNE il 24/11/1981 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Balestra Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 697 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/