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Ordinanza — n. 14374/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14374/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 20/02/1959 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Prima Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. peri., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 1), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità reato flagrante imputazione di furto gravi addebiti penali altri reati principio della doppia incriminazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 20/02/1959 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Prima Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. peri., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 1), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2