Ordinanza — n. 14372/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORUSSO PASQUALE nato a BARI il 30/03/1986 ANNOSCIA NICOLA nato a BARI il 18/01/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che gli imputati Lorusso Pasquale e Annoscia Nicola ricorrono, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORUSSO PASQUALE nato a BARI il 30/03/1986 ANNOSCIA NICOLA nato a BARI il 18/01/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che gli imputati Lorusso Pasquale e Annoscia Nicola ricorrono, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22