Ordinanza — n. 14371/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGAN GEORGIAN ANDREI nato il 30/11/1997 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dogan Georgian Andrei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di danneggiamento; Considerato che l'unico motivo di ricorso,, che deduce la carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di pronunciarsi in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 1.29 cod. proc. pen., è inedito e dunque indeducibile in sede di legittimità in quanto non previamente oggetto di impugnazione con i motivi di appello che, invece, c:ensuravano la sola determinazione del trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che questo stesso motivo di ricorso risulta generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di qualsiasi indicazione circa gli elementi che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGAN GEORGIAN ANDREI nato il 30/11/1997 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dogan Georgian Andrei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato e di danneggiamento; Considerato che l'unico motivo di ricorso,, che deduce la carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di pronunciarsi in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 1.29 cod. proc. pen., è inedito e dunque indeducibile in sede di legittimità in quanto non previamente oggetto di impugnazione con i motivi di appello che, invece, c:ensuravano la sola determinazione del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto inoltre che questo stesso motivo di ricorso risulta generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di qualsiasi indicazione circa gli elementi che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i