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Ordinanza — n. 14367/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOVERNALE EDOARDO nato a PADOVA il 14/01/1970 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Governale Edoardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento, furto e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni già espresse dalla Corte di appello nell'escludere la decisività della prova richiesta (pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato ascritto al ricorrente e la correlata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione civile altri capi d'accusa accusa penale altri reati difesa penale reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato ascritto al ricorrente e la correlata violazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOVERNALE EDOARDO nato a PADOVA il 14/01/1970 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Governale Edoardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento, furto e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni già espresse dalla Corte di appello nell'escludere la decisività della prova richiesta (pag. 3);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato ascritto al ricorrente e la correlata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis