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Ordinanza — n. 14366/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14366/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14366/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a BARI 11 16/11/1968 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e lesioni personali commessi il 21 luglio 2014 (capo C); Considerato che l'eccezione di prescrizione — merament:e enunciata con il primo motivo di ricorso senza ulteriori spiegazioni — è manifestamente infondata, poiché il termine massimo prescrizionale sarebbe decorso il 21 gennaio 2022, in data successiva alla sentenza di appello e dunque opera il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 14366/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Ritenuto che il medesimo primo motivo di ricorso contiene anche una richiesta, definita "subordinata", di giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche che risulta inammissibile poiché è anodino, lì dove fa promiscuo riferimento alla sospensione condizionale della pena, e comunque è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Parole chiave

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inviolabilità del domicilio violenza domestica luogo del reato testimonianza della vittima tentata lesione personale semplice esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
217266); Ritenuto che il medesimo primo motivo di ricorso contiene anche una richiesta, definita "subordinata", di giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a BARI 11 16/11/1968 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio e lesioni personali commessi il 21 luglio 2014 (capo C); Considerato che l'eccezione di prescrizione — merament:e enunciata con il primo motivo di ricorso senza ulteriori spiegazioni — è manifestamente infondata, poiché il termine massimo prescrizionale sarebbe decorso il 21 gennaio 2022, in data successiva alla sentenza di appello e dunque opera il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Ritenuto che il medesimo primo motivo di ricorso contiene anche una richiesta, definita "subordinata", di giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche che risulta inammissibile poiché è anodino, lì dove fa promiscuo riferimento alla sospensione condizionale della pena, e comunque è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle censure sollevate in sede di appello, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos