Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific appeal reason regarding sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Romito Girolamo inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a reduced sentence based on Article 95 of the Penal Code but failed to raise this specific point as a distinct ground before the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective because the substantive argument regarding sentencing reduction was not properly devolved to the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were not previously submitted to the appellate court as a specific motive, requiring the appellant to have explicitly devolved the issue to the lower judge for consideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO GIROLAMO nato a PALERMO il 14/07/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Romito Girolamo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, 4, 6, D.P.R. 309/1990 (capo a) escludendo l'aggravante di cui al comma sesto nonché la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625„ comma 1, n. 2, 5, 7, cod. pen. escludendo la circostanza di cui al n. 5 (capo b), confermando invece la condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. (capo c) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il primo profilo di censura evidenziato dall'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa - afferente alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione dell'art. 95 cod. pen. - non risulta deducibile in quanto non previamente devoluto, con apposito motivo, al giudice di appello; Considerato poi che il secondo profilo di censura, con cui si deduce il vizio della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec