Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of naturalistic identity of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bellocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a violation of the principle of ne bis in idem and a lack of reasoning in the lower court's conviction for perjury. The court rejected these claims because the first ground was merely generic without argumentation, and the second failed to prove the naturalistic identity of the two alleged acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and the principle of ne bis in idem is violated only if the naturalistic identity of the facts is proven.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato Bellocco Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere omesso di considerare una circostanza determinante in punto di identificazione dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna di cui, peraltro, il motivo censura profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, risulta affetto da manifesta infondatezza in quanto la censura in oggetto postula l'identità naturalistica del fatto che, nella specie, è insussistente, dato che il fatto già giudicato concerne un storicamente diverso da quello oggetto della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i