Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to specify omitted facts under Art. 448. 2-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming omitted facts warranted acquittal. The court rejected this because the grounds were generic and failed to identify specific facts that should have led to a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the omitted facts that would have led to a different judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDO GRASSO FRANCESCO nato a VILLARICCA il 28/08/1970 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Liccardo Grasso Francesco ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale penale con riferimento al disposto dell'articolo 129 cod. proc. pen.
— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il