Ordinanza — n. 14359/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO GIOMBATTISTA nato a ISPICA il 07/02/1942 avverso la sentenza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Curto Giombattista ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa ha confermato la condanna del predetto imputato pronunciata dal Giudice di Pace di Modica per il reato di minaccia; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato per asserita inidoneità della minaccia in oggetto ad ingenerare uno stato di timore e perturbazione nella persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO GIOMBATTISTA nato a ISPICA il 07/02/1942 avverso la sentenza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Curto Giombattista ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa ha confermato la condanna del predetto imputato pronunciata dal Giudice di Pace di Modica per il reato di minaccia; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato per asserita inidoneità della minaccia in oggetto ad ingenerare uno stato di timore e perturbazione nella persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2