Ordinanza — n. 14358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSIRI IBRAHIM nato il 24/01/1997 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Labsiri Ibrahim ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che i motivi di ricorso - afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto - risultano generici, perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di alcuna argomentazione e di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSIRI IBRAHIM nato il 24/01/1997 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Labsiri Ibrahim ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che i motivi di ricorso - afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto - risultano generici, perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di alcuna argomentazione e di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/