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Ordinanza — n. 14357/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14357/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO LUIGI nato a NAPOLI il 17/03/1973 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Buonomo Luigi ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che, pur contestando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non offre alcuna argomentazione a sostegno di tale motivo di doglianza — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14357/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso di responsabilità convenzione di Lugano domanda di concordato concordato stragiudiziale obbligo di contrattare concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO LUIGI nato a NAPOLI il 17/03/1973 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Buonomo Luigi ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che, pur contestando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non offre alcuna argomentazione a sostegno di tale motivo di doglianza — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis